Le novità della Legge di bilancio per l’agricoltura – Parte I

Le novità della Legge di bilancio per l’agricoltura – Parte I

La L. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per il 2022, è stata pubblicata sul S.O. n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi degli interventi specifici per il comparto primario.

Seguiranno alcuni approfondimenti specifici.

Articolo 1, comma 25 – Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap

Modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, anche per il 2022, è prevista l’esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.

Articolo 1, comma 38 – Proroga bonus verde

Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L. 205/2017, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.

Articolo 1, commi 217-218 – Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

Vinee modificata l’articolo 8, L. 457/1972, stabilendo:

– con il nuovo comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA) (che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori), è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

– con il nuovo comma 8-bis, che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Articolo 1, comma 520 – Proroga decontribuzione per i coltivatori diretti e Iap under 40

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli Iap, con età inferiore a 40 anni.

Articolo 1, commi 521-526 – Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

Viene autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’ISMEA per l’effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura soggetti alla politica comune dell’agricoltura e della pesca dell’UE nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole

cosiddette connesse.

Viene autorizzata, sempre in favore dell’ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, viene estensa l’applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Viene modificata, in particolare, la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un’intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni, eliminando il riferimento alla “metà numerica dei soci” per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste.

Le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all’articolo 1, comma 506, L. 160/2019, viene incrementato di 5 milioni di euro.

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio, al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato dell’Unione Europea.

Articolo 1, comma 527 – Aliquota compensativa bovini e suini

Anche per il 2022 viene previsto l’innalzamento della percentuale massima di compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

Articolo 1, commi 831-834 – Credito di imposta per l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari

Viene introdotto un credito di imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il credito, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, è individuato nella misura del 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Il credito è richiesto dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), D.Lgs. 152/2006, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1, commi 980-984 – Disposizioni in materia di animali da pelliccia

Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di:

visoni (Mustela viso o Neovison vison);

volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus);

cani procione (Nyctereutes procyonoides);

cincillà (Chinchilla laniger) e

animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

In deroga al divieto, gli allevamenti autorizzati al 1° gennaio 2022, possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione.

È istituito, per gli anni 2022 e 2023, presso il Mipaaf, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che al 1° gennaio 2022 dispongono ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

Con decreto Mipaaf di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri e le modalità dell’indennizzo.

Con il medesimo decreto viene regolata l’eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione.

Articolo 1, commi 985-987 – Accise sulla birra

Vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 35, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) con particolare riferimento all’accertamento dell’accisa sulla birra per i piccoli birrifici.

Modificando il comma 3-bis si dispone che nei birrifici artigianali (articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici) l’aliquota di accisa è ridotta del 50%.

Il nuovo comma 3-ter prevede, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:

a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Viene rideterminata l’aliquota di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995:

– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

– a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Infine, con decreto Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022, si provvederà a modificare il precedente decreto Mef 4 giugno 2019, riguardante le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici.

Articolo 1, comma 988 – Mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo in presenza di calamità naturali

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135, cod. civ., mantengono a ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.