Agricoltura: le principali novità del Decreto Sostegni convertito

Agricoltura: le principali novità del Decreto Sostegni convertito

Sfumata la possibilità di vedere inserita, in sede di conversione in legge del D.L. 41/2021 (il c.d. Decreto Sostegni) la cessione del credito 4.0, vediamo quali sono le principali novità post conversione avvenuta con L. 69/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021.

Articolo 39, comma 1 – Incremento Fondo sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura

È stato incrementato di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura introdotto con l’articolo 1, comma 128, L. 178/2020. IL Fondo passa a 300 milioni di euro.

Articolo 39, commi 1-bis – Confezionamento prodotti ortofrutticoli

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4, L. 77/2011, prevede che, fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni attualmente vigenti in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, a eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il Ministro della salute e il Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 22 maggio, dovranno essere individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.

Articolo 39, comma 1-ter – Imballaggi

I prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 39-bis – Accesso delle imprese agricole al conto termico

È stato prorogato, per le sole zone montane, fino al 31 dicembre 2022, l’accesso alle misure d’incentivazione di cui al decreto Mise 16 febbraio 2016, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all’articolo 2135, cod. civ..

Articolo 39-ter – Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali

Il Mipaaf, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l’anno 2021 e nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2021, dell’assistenza tecnica dell’Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).

In particolare, rientrano nell’attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto Mipaaf 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell’agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell’ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Mipaaf.