17 Nov Via libera alla misura Ismea investe
Dal 15 novembre è possibile inviare la domanda a Ismea per poter accedere alla nuova misura che ha l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.
La dotazione finanziaria è pari a 60 milioni di euro.
I soggetti che possono presentare istanza sono:
- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I, TFUE;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), Tuir;
- società di capitali partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da OP riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I, TFUE.
Tali soggetti devono, inoltre, rispettare, tra gli altri, i seguenti requisiti:
– avere una stabile organizzazione in Italia;
– essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro Imprese;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
– non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 231/2001;
– essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.
L’intervento è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non può essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza.
La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out).
La remunerazione dell’intervento ISMEA sarà compresa tra un floor e un cap che saranno individuati:
- per gli strumenti di tipo partecipativo, sulla base del tasso di interesse privo di rischio (risk[1]free) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto;
- per gli strumenti di debito, tenendo contro del tasso base UE vigente (Comunicazione della Commissione UE 2008/C 14/02) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto