Via libera alla misura Ismea investe

Via libera alla misura Ismea investe

Dal 15 novembre è possibile inviare la domanda a  Ismea per poter accedere alla nuova misura che ha l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo mediante interventi  di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.

La dotazione finanziaria è pari a 60 milioni di euro.

I soggetti che possono presentare istanza sono:

  1. le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I, TFUE;
  1. società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera  c), Tuir;
  2. società di capitali partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da OP riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza  imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma  informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I, TFUE.

Tali soggetti devono, inoltre, rispettare, tra gli altri, i seguenti requisiti:

– avere una stabile organizzazione in Italia;

– essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro Imprese;

– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e  non essere sottoposti a procedure concorsuali;

non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o  depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla  Commissione europea;

– trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,  del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in  regola con gli obblighi contributivi;

non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 231/2001;

– essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

 

 

 

 

 

 

L’intervento è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo  di 20 milioni di euro e non può essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da  garantire che ISMEA operi come socio di minoranza.

La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di  uscita/rimborso (way out).

La remunerazione dell’intervento ISMEA sarà compresa tra un floor e un cap che saranno  individuati:

  • per gli strumenti di tipo partecipativo, sulla base del tasso di interesse privo di rischio (risk[1]free) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto;
  • per gli strumenti di debito, tenendo contro del tasso base UE vigente (Comunicazione della Commissione UE 2008/C 14/02) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico associato al progetto