08 Giu Le principali novità del Decreto Sostegni bis
A stretto giro rispetto alla conversione del c.d. Decreto Sostegni, il Governo ha emanato un ulteriore decreto, ribattezzato Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021. Vediamo in sintesi i principali interventi specifici per il settore agricolo.
Articolo 68, commi 1-2 – Innalzamento aliquota compensativa suini e bovini
Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate nella misura del 9,5%.
Articolo 68, commi 4 – 8 – Sostegno al settore
Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero“, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ha coltivato a barbabietola da zucchero. L’aiuto è determinato sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al Regolamento (UE) 1307/2013 e in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021. L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’80% dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020. Con decreto Mipaaf, da emanarsi entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Articolo 68, comma 9 – Imprenditoria femminile
Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, viene modificato l’articolo 10-bis, comma 2, lettera c), D.Lgs. 185/2000, estendendo anche alle imprese “rosa” le agevolazioni previste.
Articolo 68, commi 10 – 11 – Lavoratori agriturismi
Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135, cod. civ., per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2, L. 96/2006, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica. Viene, inoltre, modificato l’articolo 4, comma 2, L. 96/2006 eliminando, ai fini della verifica della connessione, il riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.
Articolo 68, commi 13-14 – Anticipazione titoli Pac
Intervenendo sull’articolo 10-ter, D.L. 27/2019, viene previsto che, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli OP riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Pac. Inoltre, in vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, l’anticipazione può essere concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato. Tali interessi sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, § 3, lettera b), Tfue, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Articolo 69, commi 1 – 5 – Indennità per i lavoratori del settore agricolo
Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro. A tal fine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 81/2015;
- b) titolari di pensione.
L’indennità:
- a) non concorre alla formazione del reddito;
- b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, al 26 maggio 2021:
– del reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019;
– del reddito di emergenza di cui all’articolo 82, D.L. 34/2020;
– del reddito di emergenza di cui all’articolo 12, D.L. 41/2021;
- c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10, D.L. 41/2021;
- d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
La domanda è presentata all’Inps entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso che provvederà anche all’erogazione nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021.
Articolo 69, commi 6 – 7 – Indennità per i lavoratori del settore della pesca
I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 250/1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, è riconosciuta un’indennità una tantum di 950 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.
Articolo 70 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Parimenti, l’esonero è riconosciuto agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Per l’esonero resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Articolo 71 – Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche
Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004.