
24 Mar Anche agli agricoltori il fondo perduto del Decreto Sostegni
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 41/2021, c.d. “SOSTEGNI”. L’aspetto più importante ed atteso del decreto è il fatto che al suo interno contiene una norma relativa all’erogazione di un fondo perduto quale sostegno del reddito per le attività danneggiate dall’emergenza Covid e ricomprende anche i soggetti titolari di reddito agrario.
E’ previsto infatti un contributo per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e per i titolari di reddito agrario, alle condizioni e per gli ammontari determinati come segue:
Hanno diritto i soggetti di cui sopra che:
- abbiano registrato un fatturato 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
- abbiano conseguito un calo di fatturato medio mensile nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
L’importo spettante viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e quello medio mensile 2020 pari al:
- 60% se i ricavi del 2019 sono pari o inferiori ad euro 100.000,00;
- 50% se i ricavi del 2019 sono superiori ad euro 100.000,00 ma non superano i 400.000,00 euro;
- 40% se i ricavi del 2019 sono superiori ad euro 400.000,00 ma non superano 1 milione di euro;
- 30% se i ricavi del 2019 sono superiori a 1 milione di euro ma non superano i 5 milioni di euro;
- 20% se i ricavi del 2019 sono superiori a 5 milioni di euro ma non superano i 10 milioni di euro.
In ogni caso, agli aventi diritto, verrà corrisposto un minimo di 1.000,00 euro per le ditte individuali e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo non potrà essere in ogni caso superiore ad euro 150.000,00.
Per le partite Iva aperte nel corso del 2019 il contributo spetta anche se non rispettato il parametro relativo al calo del 30% del fatturato e relativamente all’anno 2019 il fatturato mensile è rapportato ai mesi di esercizio dell’attività.
Esempio
Impresa con ricavi 2019 pari ad euro 600.000,00 e ricavi 2020 pari ad euro 150.000,00;
L’ammontare del fatturato medio mensile 2019 è pari a: 600.000,00 / 12 = 50.000,00.
L’ammontare del fatturato medio mensile 2020 è pari a: 150.000,00 / 12 = 12.500,00.
In questo caso sono verificate le condizioni di cui sopra, vale a dire: i ricavi 2019 non sono superiori ad euro 10 milioni; i ricavi medi mensili 2020 hanno subito un calo superiore al 30% rispetto ai ricavi medi mensili 2019.
La differenza tra i due fatturati medi mensili è pari ad euro 50.000,00 – 12.500,00 = 37.500,00.
L’impresa rientra nello scaglione di ricavi superiore ad euro 400.000,00 ed inferiore ad euro 1 milione quindi applico la percentuale del 40% alla differenza mensile:
37.500,00 x 40% = 15.000,00 euro di contributo spettante.
Per poter ottenere il contributo sarà necessario presentare, direttamente o tramite intermediario abilitato, apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate che provvederà a liquidare il contributo sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza medesima oppure è consentito l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta. La presentazione dell’istanza dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura, ad oggi non ancora disponibile, ma che lo sarà presumibilmente da fine mese.