
18 Nov Registro al 9% in caso di cessione di terreno nel quinquennio di monitoraggio
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 551/2020 pubblicata sul proprio sito internet, analizza il caso di decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina nell’ipotesi di cessione del terreno nel quinquennio di monitoraggio.
Come noto, l’articolo 2, comma 4- bis, D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 25/2010, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina … gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1% … I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente».
Ecco che allora si deve indagare quale sia la corretta aliquota da applicare all’eventuale cessione, integrale o parziale, del terreno acquistato con applicazione dell’agevolazione, prima che sia decorso il periodo di monitoraggio.
In tal caso, correttamente, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che si renderà applicabile, come già affermato con la precedente consulenza giuridica, n. 7/2020, l’imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere», dall’articolo 1, comma 1, Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (TUR).
Tale conclusione deriva dalla lettura in negativo dell’articolo 1, comma 3, Tariffa, parte I, allegata al TUR, ai sensi del quale «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.
Correttamente, nel caso di cessione del terreno nel periodo quinquennale di monitoraggio, la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo all’istante la qualifica di Iap, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.