
10 Nov Le misure del Ristori bis per l’agricoltura
Il D.L. 149/2020, ribattezzato Decreto Ristori bis in quanto fa seguito al precedente D.L. 137/2020 ribattezzato Decreto Ristori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 9 novembre 2020.
Di seguito alcune misure di interesse specifico per il comparto primario.
L’articolo 21 prevede, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16, Decreto Ristori, che svolgono le attività identificate dai seguenti codici Ateco di cui all’allegato 3, Decreto Ristori-bis:
01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
l’esonero anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Il successivo articolo 22, sostituendo integralmente l’articolo 58-bis, D.L. 104/2020, prevede che, con il fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta I gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del Covid-19, alle OP ortofrutticole riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012 ed è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle OP e AOP tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Con decreto Mipaaf da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni decorrenti dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.