28 Ott La lavorazione di uve in c/terzi non è un’attività connessa di prodotto
La CGT di I grado di Brescia, con la recente sentenza del 7.7.2026 n. 530 ha riconosciuto il carattere di strumentalità, con conseguente accatastamento quale D/10, per un immobile adibito a cantina nel quale, oltre alla lavorazione delle proprie uve, viene eseguita anche quella per c/terzi.
Il contenzioso nasceva dal rilevo dell’Agenzia delle Entrate che negava il rispetto del criterio della prevalenza previsto per le attività c.d. connesse tra le quali vi rientrano la manipolazione nonché trasformazione dell’uva sia propria quale attività connessa di prodotto sia di terzi quale prestazione di servizi.
In particolare, l’Ufficio riteneva non rispettato tale requisito in quanto risultava “venduta” più uva proveniente da terzi rispetto alla propria. A ben vedere, tuttavia, i giudici correttamente evidenziano che ai fini della verifica della prevalenza per quanto riguarda l’attività connessa di prodotto non si deve prendere in considerazione anche l’uva vinificata per altri soggetti che non può mai essere considerata quale vendita.
Al contrario, tale attività rientra tra le prestazioni di servizio per le quali deve essere rispettato il parametro della prevalenza calibrato in termini non di prodotto ma di impiego dei mezzi propri dell’azienda stessa.