05 Giu Adempimenti dello Iap “provvisorio” ai fini della piccola proprietà contadina
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13556/2026 ha analizzato gli adempimenti necessari nel caso di azionamento dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina da parte di un soggetto Iap “provvisorio”.
Come noto, la legge prevede la figura dello Iap “provvisorio”, ovvero di colui che, alla data di stipula dell’atto di acquisto, non sia ancora in possesso dei requisiti richiesti ai fini della qualifica di IAP, ma che abbia “presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente” e si sia iscritto all’apposita gestione dell’Inps, il quale, però, entro due anni o il diverso termine stabilito dalla Regione, deve risultare in possesso di tutti i requisiti necessari per il possesso di tale qualifica, pena la decadenza dagli eventuali benefici fiscali ottenuti (articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004).
Il possesso dei requisiti deve essere accertato innanzi al notaio al momento della stipula dell’atto di acquisto, e pertanto:
- a) se l’acquirente è già in possesso dei requisiti, al momento dell’atto dovrà produrre il certificato rilasciato dalla Regione attestante la qualifica di Iap e il certificato attestante l’iscrizione all’INPS;
- b) se non è ancora in possesso dei requisiti, prima dell’atto è tenuto a presentare alla Regione istanza di riconoscimento della qualifica di Iap ed ottenere l’iscrizione provvisoria all’INPS, mentre alla stipula dell’atto dovrà esibire la domanda di riconoscimento alla Regione della qualifica di Iap e il certificato attestante l’iscrizione all’INPS con riserva, dovendo poi risultare, nei 24 mesi o nel diverso termine stabilito dalla legge regionale, il possesso dei requisiti Iap.
Successivamente, è onere del contribuente richiedere l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento dei requisiti per il rilascio della certificazione di Iap nei termini richiesti, pena la decadenza dal beneficio.
A nulla rileva, inoltre, che manchi “un formale provvedimento di diniego” dell’iscrizione, essendo, invece, decisivo che, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento o quello maggiore stabilito dalla Regione, risulti il possesso dei requisiti richiesti.