02 Giu Nessuna agevolazione ppc se il terreno è affittato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12514/2026 ha negato la possibilità di azionare la c.d. piccola proprietà contadina quando il fondo oggetto di acquisto risulti gravato da un regolare contratto di affitto.
L’articolo 2, comma 4 bis, D.L. n. 194/2009, richiede, infatti, che il terreno sia qualificato agricolo in base a strumenti urbanistici vigenti e che, tema del contenzioso analizzato nell’ordinanza n. 12514, lo stesso venga coltivato o condotto direttamente da parte dell’acquirente per almeno un quinquennio dalla data di acquisto.
Ne deriva, quindi, a parere della Cassazione, che non può mai essere agevolato l’acquisto di un terreno che risulti in affitto a terzi alla data.
In tal senso si era espressa in passato la Cassazione con la sentenza n. 6688/2014 che, seppur in riferimento alla precedente norma (articolo 7, comma 1, Legge n. 604/1954) è estendibile all’attuale piccola proprietà contadina.
Nel caso analizzato nell’ordinanza n. 12514/2026, i giudici evidenziano come il principio è ancor più applicabile quando l’acquirente, in sede di acquisto, è edotto della impossibilità di condurre direttamente i fondi a far data dalla stipula dell’atto in quanto vigente, alla predetta data, un valido contratto di affitto di fondo rustico, da cui il conduttore, rinunciando, in sede di stipula, alla sola prelazione agraria, ha manifestato la inequivoca volontà di non recedere, dichiarando espressamente di voler proseguire la coltivazione dei fondi sino alla scadenza dell’affitto.
In senso contrario a tale interpretazione restrittiva si erano espressa in passato la Cassazione con l’ordinanza n. 3821/2018 con cui era stata fatta salva l’agevolazione quando parte acquirente pone in essere, successivamente all’acquisto, una attività univocamente diretta a coltivare il fondo tuttavia tale interpretazione non può ritenersi sostenibile in quanto si farebbe dipendente un “beneficio fiscale da un aleatorio soggettivo criterio di “ragionevolezza” applicato alla successiva insorgenza dei presupposti normativi, che devono invece sussistere alla data dell’atto”.