Finanziamenti ISMEA – le differenze tra interventi FAG e FCM

Finanziamenti ISMEA – le differenze tra interventi FAG e FCM

Il Bando ISMEA del 22 dicembre 2025, agli artt. 7 e 8, individua tipologia, entità e investimenti ammissibili, differenziando a seconda che si verta nel caso di interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG) o di interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM).

Nel primo caso la forma è quella del finanziamento a tasso di interesse agevolato stabilito nel 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.

La componente rappresentata dal tasso-base è variabile.

In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.

Il finanziamento ha durata massima di 15 anni, di cui non più di 5 anni di preammortamento e non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

I contributi possono essere cumulati e in particolare:

– con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi;

– con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita.

Deve, comunque, essere sempre garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

I progetti, per essere ammessi al finanziamento devono avere spese ammissibili tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative a uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

– investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

– investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;

– investimenti concernenti beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR;

– investimenti per la distribuzione e per la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

– investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell’Allegato I, TFUE, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), e lettera c),  TFUE;

– investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I, TFUE effettuati da PMI e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Al contrario, viene previsto che gli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) vengono effettuati nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative.

Anche in questo caso l’intervento è compreso in un range tra 2 e 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza.

I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati che possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

La durata è prevista in 5-8 anni con chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out).

La remunerazione dell’intervento ISMEA sarà compresa tra un floor e un cap.