03 Feb I soggetti esclusi dai finanziament iISMEA
Il Bando ISMEA del 22 dicembre 2025, all’art. 6, individua le cause di esclusione dalla domanda di accesso ai finanziamenti FAG e FMC.
In particolare, costituisce causa di esclusione la condanna:
– con sentenza definitiva; o
– decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; o
– sentenza di applicazione della pena su richiesta
per uno serie di reati specifici tra cui si segnalano le false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622, cod. civ., il riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, lo sfruttamento del lavoro minorile.
Altri motivi di esclusione sono individuati nella sentenza definitiva o ne decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444, c.p.c., alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A..
Per rappresentare causa di esclusione la sentenza o il decreto o la misura interdittiva devono essere stati emessi nei confronti:
- dei membri del CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.
È previsto che l’esclusione non si ha quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione.
Costituiscono altresì cause di esclusione le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto ai pagamenti delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
Rappresentano:
- gravi violazioni quelle che determinano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. n. 602/1973;
- violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, o delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
L’esclusione non si applica se si è ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.