06 Feb Finalmente in dirittura di arrivo il decreto per le piante officinali
Il Legislatore con il D.Lgs. 75/2018, ha introdotto il Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali e all’articolo 1, comma 3, si prevedeva l’emanazione (ahimé nel termine di 60 giorni) di un decreto in cui sarebbe stato definito l’elenco delle specie di piante officinali.
Infatti, sempre l’articolo 1, al comma 1, in maniera generica definisce quali piante officinali le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Inoltre, le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
L’elenco è importante in quanto il successivo comma 5 dell’articolo 1, prevede che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, si considerano attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, con conseguente impatto anche da un punto di vista fiscale.
Le operazioni di prima trasformazione consistono nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
Il decreto è passato dal vaglio della Conferenza Stato – Regioni, in attesa di firma del Ministro della salute, per poi andare in Gazzetta Ufficiale.
Nell’allegato al decreto vengono proposto un elenco che si deve considerare parziale in quanto viene espressamente previsto che oltre a quelle espressamente richiamate, vi rientrino anche quelle presenti nei seguenti documenti:
- a) allegato 1 del decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018;
- b) elenco delle “Herbal Drug Monographs” (monografie sui farmaci a base di erbe) riportato nella vigente edizione della Farmacopea Europea pubblicata sul sito della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute (DEQM) del Consiglio d’Europa;
- c) banca dati europea delle specie vegetali per uso cosmetico, “Cosmetic Ingredient Database CosIng”, presenti nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti prescritto dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e successive modifiche;
- d) specie vegetali autorizzate ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/2283;
- e) elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale in conformità dell’articolo 16, lettera f), Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche;
- f) monografie dell’Unione Europea redatte dal Comitato dei medicinali di origine vegetale (HMPC) ai sensi dell’articolo 16-nonies, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE e pubblicate sul sito dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
- g) elenco delle “Monographs for homeopathic preparation” (monografie per la preparazione omeopatica) della Farmacopea Europea pubblicato sul sito della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute (DEQM) del Consiglio d’Europa
Il decreto, inoltre, è importante poiché stabilisce che la raccolta di specie officinali spontanee è consentita previa specifica autorizzazione, ovvero mediante rilascio di apposito tesserino, da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo.