09 Lug Più tempo per la distillazione di emergenza
Come noto, uno degli strumenti messi a disposizione dal Governo per fronteggiare la difficile congiuntura economica determinatasi a seguito della pandemia da Coronavirus che ha colpito anche il settore primario, per quanto riguarda la viticoltura, vi è la cd. distillazione di emergenza che è stata regolamentata con un decreto Mipaaf del 19 giugno scorso con cui è stata data attuazione al Regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020.
La misura si affianca, sempre per quanto riguarda il settore vitivinicolo, con la cd. vendemmia verde che ha avuto il via libera dalla Conferenza Stato – Regioni proprio oggi.
Ma a chi si rivolge la distillazione di emergenza? A tutti i produttori da intendersi quali persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino non a denominazione di origine.
Il vino deve essere detenuto alla data 31 marzo 2020 e risultare, alla data di emanazione del presente provvedimento, dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.
Inoltre, è necessario essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
L’aiuto ammonta a 2,75 euro per % vol/hl alcole.
Novità di questi giorni è la proroga dei termini di presentazione, in modalità telematica, ad Agea OP, il contratto di distillazione non trasferibile che, dall’originario 7 luglio 2020, slitta al 15 luglio 2020.
In merito a tali contratti, si ricorda che ogni produttore può stipulare 2 contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina.
Viene posticipato anche il termine ultimo per la consegna del vino in distilleria previsto all’articolo 4, comma 5, D.M. 6075 del 23 giugno 2020 che slitta al 21 agosto 2020.
A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione si ricorda che il produttore deve presentare apposita garanzia fidejussoria.
Nel contratto dovrà essere presente l’impegno da parte del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2020.
L’alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.
Infine, le risorse assegnate alla misura ammontano a 50 milioni di euro.