L’esenzione Imu in agricoltura

L’esenzione Imu in agricoltura

Come noto, i coltivatori diretti e gli Iap (l’imprenditore agricolo professionale istituito con l’articolo 1, D.Lgs. 99/2004 che ha sostituito la precedente figura dello Iatp), godono dell’esenzione Ici e ora Imu per i terreni agricoli, infatti, la rimodulazione dell’imposta municipale, avvenuta a mezzo della L. 160/2019, all’articolo 1, comma 758, lettera a) prevede che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004 a condizione che siano iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, D. Lgs. 99/2004, a prescindere dall’ubicazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13068/2020 in materia di Ici ma estendibile per quanto sopra detto anche ai fini Imu ha affermato che il “trattamento agevolato di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo” (cfr. sentenze n. 11612/2020 e n. 13391/2016).

Tale requisito reddituale in realtà non è richiesto dalla norma in quanto:

– per essere Iap l’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 richiede che il reddito da lavoro pervenga almeno in misura pari al 50% dallo svolgimento delle attività agricole e quindi dal conteggio sono esclusi eventuali affitti; e

– per essere coltivatore diretto il requisito richiesto è quello della forza lavoro e, in via subordinata, ai fini dell’iscrizione all’Inps della prevalenza di tempo e reddito riconducibile all’attività agricola nel caso di doppia attività, ma anche in questo caso la locazione non prevede l’iscrizione a una gestione previdenziale.

In ragione di quanto detto non si può che dissentire dall’arresto giurisprudenziale.