Entro il 15 giugno la presentazione delle domande di anticipo Pac

Entro il 15 giugno la presentazione delle domande di anticipo Pac

E’ in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il decreto Mipaaf con cui viene data piena attuazione all’anticipo Pac come previsto dall’articolo 78, D.L. Cura Italia, convertito con L. 27/2020.

Viene previsto, in attuazione dell’articolo 10-ter, comma 4-bis, D.L. 27/2019, che gli Organismi pagatori riconosciuti possono concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno.

L’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 .

L’anticipazione non comporta elementi di aiuto di Stato mentre la compensazione degli interessi da corrispondere sull’anticipazione, che avviene mediante una sovvenzione diretta,  costituisce aiuto di Stato.

A chi compete l’anticipazione e la sovvenzione?

Possono fruirne gli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9, Regolamento (UE) n. 1307/2013 e che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ci sono dei soggetti esclusi?

Si, sono esclusi:

  1. a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo pagatore;
  2. b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall’Organismo pagatore;
  3. c) le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19”.

A quanto ammonta l’anticipazione?

L’importo dell’anticipazione è stabilito in misura pari al 70% del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019.

Ai fini del calcolo vi sono titolo da escludere?

Si, sono esclusi dalla base di calcolo dell’anticipazione:

  1. a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019;
  2. b) i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
  3. c) i titoli oggetto di pignoramento.

Ci sono dei casi in cui l’anticipazione non può essere concessa?

L’anticipazione non è concessa qualora l’importo risulti inferiore a 300 euro.

Entro quando bisogna presentare la domanda?

I tempi sono stretti, infatti la domanda deve essere presentata entro il 15 giugno 2020 con le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente.

Ma l’anticipazione è cumulabile con altri aiuti?

Si, può essere cumulata con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Inoltre, viene previsto che l’anticipazione è attivata dagli Organismi pagatori contemporaneamente all’anticipazione prevista dai DD.MM. 3 giugno 2019 e 8 aprile 2020.

È rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell’anticipazione cui accedere.