16 Gen Agevolazioni per le nuove piantagioni
La Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) è sicuramente ricca di interventi per quanto riguarda il settore dell’agricoltura.
Tra di essi vi è quello previsto dal comma 509, con cui, derogando a quanto previsto dalle regole ordinarie in materia di determinazione del reddito di impresa, nello specifico, l’articolo 108, comma 1, Tuir, introduce, limitatamente al triennio 2020-2022, la previsione per cui le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sono, ai fini della loro deducibilità incrementate del 20%, con esclusione dal computo dei costi relativi all’acquisto dei terreni.
La norma, in realtà, si presta a un’applicazione limitata in quanto sarà azionabile esclusivamente dia soggetti che operano in regime di impresa e quindi, dalle Snc e Sas, nonché dalle società di capitali.
Come noto, escluse le Spa e le Sapa, tali società, se aventi i requisiti richiesti dall’articoo 2, D.Lgs. 99/2004, per essere qualificate come società agricole, possono optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir.
L’opzione vincola per un triennio e poi si rinnova di anno in anno, ragion per cui, in caso di aziende che hanno già superato il triennio obbligatorio, potrebbe risultare conveniente rientrare nel regime naturale per poter sfruttare l’agevolazione e, trascorso il triennio rioptare per il regime di determinazione su base catastale.
Da ultimo si ricorda come la Relazione illustrativa alla Legge di bilancio per il 2020, abbia chiarito che “per colture arboree si intendono la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali. Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono sicuramente la vite e l’olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.”.