14 Apr I chiarimenti sui dati da indicare nei prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura
Il Mipaaft, con circolare del 28 marzo 2019, protocollo n. 211, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario dei prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1169/2011.
In particolare, l’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della qualità e Repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) che è competente nell’irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1169/2011 richiamato ha ritenuto necessario fornire chiarimenti al fine di una corretta e uniforme applicazione delle norme.
I chiarimenti derivano dalla segnalazione di una diffusa commercializzazione dei prodotti con glassatura (il ghiaccio di copertura) con indicazione del doppio peso (il netto e il lordo comprensivo del ghiaccio) nonché dell’individuazione del prezzo sul lordo.
Il Mipaaft ricorda come, ai sensi dell’articolo 36.1 del Regolamento UE n. 1169/2011 sia vietato riportare l’indicazione del doppio peso in quanto è fatto divieto fornire ai consumatori ulteriori informazioni volontarie.
In sintesi:
1. per gli alimenti glassati preimballati destinati consumatore finale e alla collettività non è consentito indicare il doppio peso nemmeno in via volontaria;
2. l’indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferito al solo peso netto senza glassatura;
3. per quanto riguarda i rapporti B2B è ammesso il mantenimento del doppio peso a titolo informativo;
4. è previsto una “moratoria” temporale per lo smaltimento delle etichette già ordinate indicanti il doppio peso.