Cambia il regime per la raccolta occasionale di tartufi e non solo

Cambia il regime per la raccolta occasionale di tartufi e non solo

La Legge di Bilancio per il 2019, è intervenuta sul regime applicabile ai raccoglitori occasionali di tartufi e non solo, che, come noto, era stata oggetto di un intervento, discusso, con la precedente legge Europea per il 2016 (la L. 122/2016) con cui era stato introdotto l’articolo 25-quater, DPR 600/1973 prevendo l’applicazione di una ritenuta del 23% sull’imponibile abbattuto per spese forfetarie al 78% nel caso di cessione a soggetti passivi Iva.
Con l’articolo 1, comma 694, L. 145/2018, viene introdotta una presunzione prevedendo che “Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 692, l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.”
L’imposta, da versarsi nel termine del 16 febbraio di ogni anno di imposta ammonta a euro 100.
In sede di versamento tramite modello F24 dovrà essere utilizzato il codice tributo 1853 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee – articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, come istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 10/E/2019.
Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
Si ricorda come, per effetto di quanto previsto dalla norma, l’imposta sostitutiva si applica ai soggetti che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri enti subordinati.
Inoltre, il regime in oggetto si rende applicabile alla raccolta dei seguenti prodotti:
– funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gomma-lacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni (codice ATECO 02.30) e
– le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi (ex D.Lgs. 75/2018).