16 Nov In Gazzetta il decreto sul Fondo per l’emergenza aviaria
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2018, il decreto Mipaaf del 14 settembre 2018 con cui vengono introdotte le disposizioni attuative previste dall’articolo 6, comma 1, D.M. 13 marzo 2018, recante la definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola.
Il decreto, in particolare, è destinato nei confronti delle micro e PMI operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e che sono state danneggiate da epidemie di influenza aviaria.
I fondi sono destinati a ristornare le aziende delle perdite causate dall’influenza aviaria e dei costi sostenuti per la ripresa economica e produttiva.
Per poter accedere ai Fondi è necessario che i soggetti non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del piano assicurativo agricolo annuale di riferimento.
Gli aiuti, che hanno a disposizione un Fondo complessivo pari a 5 milioni di euro per il 2018 e altri 5 milioni di euro per il successivo anno 2019.
L’aiuto, come previsto dall’articolo 2, comma 6, D.M. 14 settembre 2018, è concesso nel limite dell’80% del danno ammissibile come rilevato in conseguenza dell’influenza aviaria a seguito dell’accertamento di focolai di tale epizoozia a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018.
L’indennizzo viene determinato secondo le seguenti regole:
a. al valore di mercato (individuato nel valore immediatamente anteriore all’insorgere, sospetto o conferma del focolaio) degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale, a seguito dell’influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del D.Lgs. 9/2010 se non finanziato con altri strumenti;
b. alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto.
Dall’importo così determinato vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all’influenza aviaria che sarebbero stato comunque sostenuti dal beneficiario.
Sono espressamente vietati aiuti nel caso in cui sia dimostrato che l’epizoozia è stata causata direttamente dal beneficiario o è stata causata da sua negligenza.
L’attivazione degli aiuti così definiti dovrà essere effettuata da parte delle Regioni che hanno il compito di individuare i territori interessati nonché gli interventi ammissibili.
Il Mipaaf, nel termine di 30 giorni dalla richiesta presentata dalle singole Regioni interessate, dichiara la sussistenza del carattere di eccezionalità dell’evento, individuano quali siano i territori danneggiati procedendo alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande dovranno essere presentate alle Autorità regionali competenti nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria.
È espressamente ammessa la cumulabilità degli aiuti in oggetto:
a. con altri aiuti di Stato concernenti diversi costi ammissibili individuabili;
b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto individuata come detto nell’80%.
Al contrario, gli aiuti non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità superiore all’80%.