08 Lug In Gazzetta il Regolamento per i Comuni montani
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026 il DPCM n. 121 dell’11 maggio 2026, che, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 della Legge n. 131/2025, definisce i criteri per la classificazione dei Comuni montani.
Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 22 luglio 2026.
Ai sensi dell’articolo 2, si considerano montani i Comuni che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
– almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
– altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
– altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
– altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
– i Comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 56/2014, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della Legge n. 131/2025.
Inoltre, si considerano montani anche i:
– Comuni che confinano esclusivamente con uno o più Comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui sopra, oppure con i suddetti Comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l’altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
– Comuni appartenenti a un gruppo di Comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di 5, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui sopra, oppure da tali Comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.
L’allegato al DPCM contiene l’elenco dei Comuni montani.