19 Feb Vinificazione per c/terzi e rispetto della prevalenza
La Riforma del 2001, ha portato a una nuova visione di imprenditore agricolo e delle attività che lo stesso può svolgere.
In particolare, per quanto riguarda le c.d. attività connesse, si è assistito, da un lato a un allargamento delle stesse e, dall’altro all’introduzione di un parametro, quale quello della prevalenza, che permette di mantenere la “relatività” delle attività connesse rispetto a quelle principali.
Il parametro è esteso a ogni tipologia di attività connesse, ovverosia sia a quelle di prodotto che a quelle di azienda.
Le prime consistono, come previsto dal comma 3 dell’articolo 2135, cod. civ., nelle attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Le secondo, di contra, sono le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Come si può notare, il parametro della prevalenza è declinato in maniera differente a seconda della tipologia di attività connessa esercitata: nel caso delle attività di prodotto, il parametro è misurato in ragione del prodotto stesso utilizzato, mentre per le attività consistenti nella prestazione di servizi, il Legislatore verifica il requisito in ragione delle attrezzature nonché risorse aziendali che vengono utilizzate per il loro svolgimento.
Tra le prestazioni di servizi che l’imprenditore vitivinicolo può svolgere, vi è sicuramente la vinificazione per c/terzi che è stata oggetto di una recente sentenza della CGT di II grado della Toscana che, con sentenza n. 366 del 19 marzo 2024 ha posto l’attenzione proprio sulle modalità di calcolo della prevalenza.
La norma, come evidenziano i giudici toscani “nel caso di servizi resi a terzi richiede che il requisito della prevalenza debba essere istituito invece tra le attrezzature e risorse”.
Questo sta a significare che nell’erogare i servizi si dovranno utilizzare in misura prevalente, ma non esclusiva, le attrezzature che vengono ordinariamente utilizzate per la vinificazione del proprio vino.
Attenzione che il concetto di normalità presuppone che le attrezzature e i mezzi utilizzati siano calibrati sulle esigenze produttive dell’azienda senza voler in questo modo affermare che le stesse debbano essere utilizzate in via prevalente sui propri prodotti.
In altri termini, la norma non richiede, ai fini della verifica della prevalenza, che si proceda a vinificare in maniera prevalente uva propria perché se così fosse si andrebbe a utilizzare il metro di valutazione che il Legislatore, invece, prevede per le attività connesse di prodotto.
Resta inteso che non si potrà mai considerare rispettato il parametro della prevalenza nel caso in cui l’azienda si doti di impianti di vinificazione sovradimensionati rispetto alle reali esigenze aziendali.