Ai blocchi di partenza il bonus fiere

Ai blocchi di partenza il bonus fiere

Come previsto dal decreto Mise del 4 agosto 2022, a partire dal 9 settembre 2022, è possibile procedere alla richiesta del c.d. bonus fiere, previsto dall’articolo 25-bis, D.L. 50/2022, il c.d. Decreto Aiuti.

Il bonus è stato introdotto in sede di conversione in legge ed ha un valore pari a 10.000 euro.

Il bonus spetta alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a decorrere dal 16 luglio  2022 e fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni  fieristiche internazionali.

In particolare, le spese ammesse sono quelle consistenti in:

a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;

b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;

c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;

d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;

e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;

f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;

g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;

h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;

i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla  manifestazione fieristica.

Al contrario, non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo  non recuperabile.

Il buono viene rilasciato secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse  stanziate che per l’anno 2022 ammontano a 24 milioni di euro.

Entro la data di scadenza del buono deve essere presentata l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All’istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

Il Mise, o il soggetto attuatore, provvede al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul c/c comunicato dal beneficiario.

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime  spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi  dell’articolo 108, Tfue o comunicati ai sensi dei  regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.

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