
29 Ott Le novità del decreto ristori
Il D.L. 137/2020, come noto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si segnala come vi siano alcune misure dedicate esclusivamente al settore agricolo.
L’articolo 7, rubricato “Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” riconosce, in via straordinaria, per gli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura ulteriori 100 milioni di euro. Con decreto Mipaaf, saranno definiti platea e modalità di fruizione.
L’articolo 16, rubricato “Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” stabilisce che le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Medesimo esonero è riconosciuto anche agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Resta ferma per l’esonero l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero viene riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/18 della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.