E alla fine arrivò il decreto per la vendemmia verde parziale

E alla fine arrivò il decreto per la vendemmia verde parziale

Tra gli interventi previsti a sostegno della filiera vitivinicola da parte del Decreto Rilancio, l’articolo 223, non rivisto in sede di conversione in legge, prevede lo stanziamento di  100 milioni di euro, per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole – obbligate alla tenuta del Registro telematico – che si impegnano a ridurre volontariamente la produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.

Lo strumento per raggiungere lo scopo è la cd. vendemmia verde parziale, prevedendo la riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni.

Si ricorda come la vendemmia verde, ex articolo 47, Regolamento (UE) 1308/2013, preveda, al contrario,  nella distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della superficie.

Il Mipaaf, con decreto pubblicato sul proprio sito internet, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha dato attuazione alla misura introdotta con l’articolo 223, D.L. 34/2020, individuando, all’articolo 3, quali beneficiari della misura i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime 5 campagne. Sono esclusi i produttori che beneficiano dell’aiuto della misura della “vendemmia verde” sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, attivata nell’ambito dell’OCM del settore vitivinicolo nella corrente campagna.

Il successivo articolo 4, confermando la percentuale minima di riduzione, specifica come ai fini della determinazione della media degli ultimi 5 anni si devono escludere le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.

Inoltre, per poter beneficiare della misura è necessario, oltre alla riduzione, che si ricorda non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale, che nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale di cui all’articolo 2, lettera n) (resa di uva per ha espressa in quintali ottenuta dalle superfici vitate aziendali che insistono su un territorio regionale, distinta per uve per vini a DOP e IGP e vino comune (inclusi i varietali), calcolata dai dati desunti dalle dichiarazioni di raccolta uva delle ultime 5 annualità, escludendo la resa della vendemmia più alta e quella più bassa, presentate per la Regione medesima).

Ma a quanto ammonta l’aiuto?

L’aiuto viene  determinato sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve così come rivendicate con la dichiarazione di vendemmia dell’anno 2019/2020, con i seguenti importi massimi:

  1. uve destinate a vini IGT – importo massimo per ha: 500 euro
  2. uve destinate a vini DOC – importo massimo per ha: 800 euro
  3. uve destinate a vini DOCG – importo massimo per ha: 1.100 euro.

Per beneficiare dell’aiuto, la domanda deve essere presentata, in modalità telematica all’Organismo pagatore, entro il 31 luglio 2020.

Nel caso in cui le richieste superino le risorse messe a disposizione, Agea redige una graduatoria unica a livello nazionale considerando i seguenti criteri:

a) prioritariamente le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo, escludendo le domande con riduzione di produzione superiore al 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute;

b) in via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali più basse, desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve.