Rifinanziata la cambiale agraria e non solo …

Rifinanziata la cambiale agraria e non solo …

La conversione in legge del Decreto Rilancio porta in dote 30 milioni aggiuntivi ad Ismea.

L’articolo 222, comma 4, infatti, stabilisce che, al fine della concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita a Ismea la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2020. A ben vedere, se i tagli saranno ancora quelli della precedente tornata (max di 30mila euro), i beneficiari si ridurranno a un fazzoletto, tant’è vero che dopo solo un giorno era stato chiuso il portale per le domande.

Accanto a questo, si ricorda che il Decreto, con l’obiettivo di intervenire sulla stabilità finanziaria delle imprese, all’articolo 224, comma 2, lettera c), modificando il comma 4-sexies dell’articolo 78, D.L. 18/2020 ha previsto che i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, comprese le spese istruttorie.

Ma la conversione in legge ha portato ulteriori novità per il comparto, tant’è vero che i commi 1 e 2 dell’articolo 222, integralmente riscritti, introducono, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mipaaf e il Mef, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono definiti i criteri e le modalità attuative.

Viene precisato che l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.