Il bonus vacanze dimentica l’enoturismo

Il bonus vacanze dimentica l’enoturismo

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E/2020 ha offerto i primi chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del cd. bonus vacanze introdotto con l’articolo 176, D.L. 34/2020 (il Decreto Rilancio), attualmente in fase di conversione in legge.

In particolare, l’articolo 176, al comma 1 prevede che i servizi di cui si può fruire utilizzando il bonus, devono essere offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

L’Agenzia delle entrate, per delimitare correttamente il perimetro soggettivo chiarisce che occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, riconduce tali attività alla sezione 55 di cui ai codici ATECO tra cui vi è la sottovoce 55.20.52 “Attività di  alloggio connesse alle aziende agricole”.

La circolare precisa che per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla L. 96/2006 e alle relative norme regionali, includendo anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale.

Al contrario, ne sono esclusi quelli che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir.

L’Agenzia delle entrate precisa come il bonus vacanze non possa essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, a eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore.

Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d’imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA.”.

Quindi, l’azienda vinicola che possiede una struttura ricettiva, potrà includere, tra i servizi per i quali è possibile utilizzare il bonus vacanze anche le visite guidate in cantina e le degustazioni, infatti, l’articolo 2, comma 3, lettera c), L. 96/2006 prevede che l’agriturismo possa “organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268”.

In questo modo, però, vengono indirettamente penalizzati tutti quei produttori vitivinicoli che non hanno, per scelta, esigenza o altro, una struttura ricettiva cui agganciare la degustazione e che, forse, avevano accolto con favore l’introduzione, con la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) dell’enoturismo, successivamente attuato con il decreto Mipaaft (ahimé quando la delega al turismo era stata accorpata con quella all’agricoltura) 12 marzo 2019.

Forse questo sarebbe un momento per rilanciare il concetto di enoturismo (nonché di oleoturismo introdotto questo con l’ultima Legge di Bilancio per il 2020 non senza, bisogna evidenziarlo, ampie sbavature non ancora corrette) che attualmente è ancora in una fase embrionale la cui testimonianza è data dalla carenza di legiferazione regionale.