
01 Lug Il pegno rotativo per l’agricoltura
La congiuntura economica sfavorevole determinatasi in ragione del Covid-19 ha determinato l’esigenza di cercare nuove forme di approvvigionamento di liquidità per sopperire alle mancate vendite.
In questo contesto la conversione del cd. Decreto Cura Italia (il D.L. 18/2020) ha portato una importante novità per il comparto agroalimentare, infatti, nell’alveo dell’articolo 78 è stato introdotto il nuovo comma 2-duodecies che introduce una nuova forma di pegno: il pegno rotativo: “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri”.
Il pegno può avere a oggetto solo prodotti DOP e IGP, quelli vincolati e quelli sui quali il pegno si può trasferire.
Il successivo comma 2-terdecies prevede l’obbligo di procedere alle annotazioni suddivise per tipologia di prodotti.
La pubblicità dell’avvenuto pegno avverrà presso il SIAN.
In ragione di quanto detto il pegno si può classificare quale pegno non possessorio, ragion per cui si deve ritenere sostitutivo di quanto previsto con il D.L. 59/2016, previsione rimasta lettera morta in ragione della mancata attivazione, a cura dell’Agenzia delle entrate, del registro su cui annotare i pegni.
La previsione dell’articolo 78, D.L. 18/2020, che deve essere accolta con in dubbio favore, necessita, tuttavia, di alcuni interventi migliorativi in quanto, ad esempio, non vengono previsti requisiti di forma per il contratto di concessione del nuovo pegno.
La prelazione sembra sorgere soltanto con la “registrazione della costituzione” (comma 2-terdecies), ne segue che non è necessaria la scrittura con data certa di cui all’articolo 2787, cod. civ., indispensabile, invece, per la natura fluttuante del pegno stesso.
Sicuramente, sarà possibile, per migliorare lo strumento, attingere dalle rodate esperienze dei prosciutti a denominazione d’origine tutelata (L. 401/1985) e dei formaggi stagionati (articolo 7, L. 122/2001).