Anche gli agricoltori rientrano nel “fondo perduto”

Anche gli agricoltori rientrano nel “fondo perduto”

Tra i soggetti che possono accedere al “fondo perduto” previsto all’articolo 25 del decreto legge 34/2020 (DL Rilancio) vi sono anche gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, indipendentemente dal fatto che determinino il reddito su base catastale od in via analitica. Il fondo in commento va a sostituire, per il mese di maggio, il contributo erogato dall’Inps per i mesi di marzo e aprile.

L’Amministrazione Finanziaria con il provvedimento del 10 giugno u.s. ha emanato il modello di istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio. Nella giornata del 13 giugno u.s. l’Agenzia delle entrate ha inoltre pubblicato la circolare n. 15/E con ulteriori indicazioni e chiarimenti per determinare chi ne avrà diritto, il conteggio del contributo medesimo e le modalità di richiesta.

Innanzitutto, ne hanno diritto le aziende che:

  • non abbiano avuto nell’anno 2019 ricavi superiori a 5.000.000,00 di euro;
  • abbiamo conseguito un calo di fatturato nel mese di aprile 2020 di almeno 2/3 rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.

Per determinare l’importo dei ricavi 2019 per le aziende agricole che determinano il reddito su base catastale viene indicato nella circolare che è necessario fare riferimento ai ricavi annotati nelle scritture contabili o in mancanza al volume d’affari indicato nella dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019.

L’importo spettante viene determinato nella misura del:

  • 20% della differenza di fatturato se i ricavi del 2019 sono pari o inferiori ad euro 400.000,00;
  • 15% della differenza di fatturato se i ricavi del 2019 sono superiori ad euro 400.000,00 ma non superano 1.000.000,00 di euro;
  • 10% della differenza di fatturato se i ricavi del 2019 sono superiori ad euro 1.000.000,00 ma non superano la soglia dei 5.000.000,00 di euro;

In ogni caso, agli aventi diritto, verrà corrisposto un minimo di 1.000,00 per le ditte individuali e 2.000,00 euro per le società.

Esempio

  • azienda agricola con volume d’affari 2019 pari ad euro 500.000,00;
  • fatturato aprile 2019 euro 30.000,00;
  • fatturato aprile 2020 euro 7.500,00.

In questo caso sono verificate le condizioni di cui sopra, vale a dire ricavi 2019 non superiori ad euro 5.000.000,00, calo del fatturato aprile 2019 su aprile 2020 superiore ai 2/3 (66,66%) dato da (22.500,00/30.000,00)x100= 75%. Pertanto all’azienda agricola, rientrando nella seconda casistica, vale a dire quella in cui il contributo è determinato sul 15% della differenza, spetteranno euro 3.375,00 (22.500,00×15%).

Per poter ottenere l’importo spettante sarà necessario presentare, direttamente o tramite intermediario abilitato, apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate che provvederà a liquidare il contributo sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza medesima. La presentazione potrà avvenire a partire dal 15 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020. Non si configura un “click day”, in quanto la liquidazione sarà garantita ad ogni pratica evasa meritevole di contributo e non in base all’ordine di trasmissione. Per le aziende operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli l’importo massimo erogabile è pari ad euro 100.000,00 per ogni azienda.