Altra linfa per il mondo agricolo

Altra linfa per il mondo agricolo

 

La conversione in legge del D.L. 23/2020, ribattezzato “Decreto Liquidità”, oltre alle modifiche relative all’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia, è foriero per il mondo agricolo di ulteriori novità.

Da un lato il comma 4-bis dell’articolo 41, con il fine di incentivare lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, demanda a un decreto Mipaaf di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 7 giugno, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione da parte di Ismea di mutui a tasso zero per iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole:

– per la ristrutturazione di mutui in essere;

– per la copertura di spese di gestione; o

– per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ai fini dell’erogazione è previsto che costituiscono titoli preferenziali:

– l’avere costituito l’azienda nel biennio 2019-2020;

– la dimensione della superficie utile agricola; e

la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.

Viene stanziata, a tal fine, una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Il successivo comma 4-ter, modifica l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 185/2000, estendendo alle imprese agricole, anche di nuova costituzione, l’accesso ai mutui agevolati a valere sul Fondo rotativo di cui all’articolo 4, D.M.  30 novembre 2004.

Si ricorda come l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 185/2000, prevede la concessione di mutui agevolati per gli investimenti posti in essere dalle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, nel rispetto degli aiuti “de minimis”.

La copertura delle spese si eleva al 90% nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Con la conversione del D.L. Liquidità viene, quindi, esteso il beneficio della concessione del mutuo agevolato per una percentuale pari al 90% della spesa ammissibile anche alle imprese agricole di nuova costituzione.