Il D.L. liquidità proroga la sospensione dei versamenti

Il D.L. liquidità proroga la sospensione dei versamenti

L’articolo 18, D.L. 23/2020, ribattezzato Decreto Liquidità, interviene, a stretta distanza dal precedente D.L. 18/2020 (il cd. Cura Italia) sospendendo alcuni versamenti.

In particolare, viene previsto che i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamenti relativi:

  1. a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d’imposta;
  2. b) all’Iva.

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione si applica anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019) a condizione, tuttavia, che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sia almeno pari il 50%.

La sospensione riguarda anche i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

La sospensione, inoltre, si applica anche agli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, relativamente alla ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d’imposta e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti Iva per aprile e maggio si applica, a prescindere dai ricavi o compenso del periodo precedente, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente versate).

Ai fini del controllo di una corretta fruizione dei nuovi benefici, gli enti assistenziali e previdenziali scambiano con l’Agenzia delle entrate i nominativi dei soggetti che hanno fruito della sospensione al fine di poter effettuare adeguati riscontri sulla sussistenza dei requisiti di legge (decremento del fatturato e corrispettivi)