30 Mar Il lavoro gratuito in agricoltura esteso fino al sesto grado di parentela
Tra le misure di sostegno al settore dell’agricoltura, il DL 18/2020 del 17 marzo u.s., cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto l’estensione dal quarto al sesto grado di parentela la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro in agricoltura a titolo gratuito. In un momento dove il protrarsi dell’emergenza legata al Coronavirus, che purtroppo non potrà risolversi in tempi brevi, ha generato tra gli agricoltori alcuni interrogativi sulle possibili difficoltà nel reperire manodopera al momento della raccolta dei prodotti, questa norma potrà in alcuni casi essere una boccata d’ossigeno.
Le disposizioni già normalmente in vigore, introdotte con il DL n. 276, del 10 settembre 2003 e successive modifiche, prevedono che con specifico riguardo alle attività agricole non si instaura un rapporto di lavoro subordinato per le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado che prestano la loro prestazione in modo meramente occasionale, per brevi periodo ed a titolo di aiuto, in forza di un’obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento. Questa è una norma che consente quindi di prestare una collaborazione all’interno di un contesto famigliare. Anche l’Inps, con la circolare n. 37 del 10 giugno 2013, si è espressa sul tema individuando innanzitutto due situazioni che vengono collocate direttamente tra le collaborazioni occasionali escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale. Si tratta delle prestazioni rese dal famigliare pensionato e quelle rese dal famigliare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro. In questi casi quindi si presume l’occasionalità del lavoro prestato ed eventualmente sarà onere degli ispettori dimostrare l’esistenza di una situazione diversa. Oltre ai due casi citati del famigliare pensionato e del famigliare impiegato a tempo pieno, considerato che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità, l’Inps prevede anche un parametro temporale al di sotto del quale la prestazione di lavoro si presume occasionale che è previsto in 90 giorni annuali frazionabili in 720 ore nel corso dell’anno solare, frazionamento necessario per fare sì che venga rispettato il limite dei 90 giorni anche qualora questi vengano superati ma l’attività resa sia solamente di poche ore al giorno.
Come sopra riportato, la possibilità di usufruire delle prestazioni occasionali in un contesto famigliare era consentito fino al quarto grado di parentela, il DL “Cura Italia” ne ha previsto l’estensione fino al sesto grado, per tutta la durata dello stato di emergenza, in modo tale da consentire agli agricoltori di poter avvalersi ed usufruire di prestazioni gratuite da parte di un più ampio numero di persone. Pertanto, essi potranno avvalersi delle prestazioni gratuite di parenti, vale a dire persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità, fino al sesto grado ed affini, vale a dire i parenti del coniuge, sempre fino al sesto grado.