30 Mar Cumulabilità tra credito d’imposta e altre agevolazioni sull’acquisto di beni
Il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dall’01.01.2020 fino al 31.12.2020 (con la possibilità di farvi rientrare quelli fino al 30.06.2021 ma solamente se ordinati entro il 31.12.2020 e pagati in acconto, entro tale data, per almeno il 20%) introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 consente, finalmente, anche alle aziende agricole di beneficiare di quello che prima era il cosiddetto “superammortamento”.
Considerato che esistono però altre agevolazioni relative ai medesimi investimenti la domanda che sorge spontanea è se si può usufruire di tutte (verificati i requisiti di accesso) oppure se ci sono delle situazioni di non cumulabilità tra le une e le altre. La risposta non è così agevole e scontata anche alla luce del fatto che in molti casi non abbiamo delle risposte ufficiali che si auspicherebbe venissero date. In questi casi la lettura delle norme ed il “buon senso” possono portarci a fare delle considerazioni tali da aiutarci a dirimere la questione.
Partiamo da un punto fermo, il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2020 prevede la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nel limite del costo sostenuto. Pertanto la nuova norma non pone problemi legati alla cumulabilità e rimanda la valutazione sulla cumulabilità alle norme istitutive di altre agevolazioni. Pertanto se sul medesimo costo intendiamo avvalerci del credito d’imposta e di un’altra agevolazione, detto che il credito d’imposta non preclude nulla, il primo passo è quello di andare a vedere se la norma sull’altra agevolazione prevede invece delle situazioni di non cumulabilità. Verificato che anche l’altro contributo del quale vogliamo usufruire non ha problemi in tal senso il passo successivo è verificare che abbinando le due situazioni agevolative non si generi un beneficio economico superiore al costo sostenuto per il bene, che rimane sempre il limite massimo entro il quale possiamo ottenere un contributo, un credito ecc.
Fatte queste considerazioni ed entrando più nel concreto della questione, verrebbe da dire che agevolazioni come quelle di derivazione comunitaria (es. Psr), risultano non pienamente cumulabili con il credito d’imposta in quanto al loro interno vi sono delle restrizioni, non sempre così agevoli da determinare, che ne sconsigliano il cumulo. Parrebbe invece cumulabile l’agevolazione “Nuova Sabatini”. Diverso è il discorso del bando Isi Inail in quanto, a meno di prese di posizioni ufficiali (che sarebbero in ogni caso gradite) non si rileva una non cumulabilità delle due agevolazioni ritendendo pertanto possibile usufruire del credito d’imposta su un investimento per il quale si è richiesto il contributo Inail tramite l’apposito bando. Attenzione però al requisito del costo sostenuto, prudenza vorrebbe che il credito d’imposta venisse determinato sul costo effettivamente rimasto a carico dell’imprenditore, pertanto fatto 100 l’investimento e ottenuto 40 quale contributo Inail, il credito d’imposta andrebbe applicato su una base di calcolo pari a 60 che è il costo effettivamente rimasto a carico. Anche gli aspetti temporali previsti nelle due norme potrebbero generare qualche difficoltà perché per usufruire del credito d’imposta ci si potrebbe trovare a dover fare l’investimento (oppure a prenotarlo ed a pagare l’acconto del 20%) prima che arrivi dall’Inail il via libera definitivo al contributo che spesso e volentieri viene comunicato nell’anno successivo a quello di partecipazione al bando.