La Cassazione torna a esprimersi sulla ppc

La Cassazione torna a esprimersi sulla ppc

La Corte di Cassazione, con una serie di arresti, è tornata a occuparsi dell’agevolazione riconosciuta a coltivatori diretti e Iap in sede di acquisto di terreni.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principi affermati.
Con l’ordinanza n. 2814 del 6 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “L’articolo 2, comma 4-bis, D.Lgs. 99/2004 stabilisce che le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto “sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.”.”. Ne deriva quindi, a parere dei giudici, che “La legge è chiara nel correlare la decadenza dell’agevolazione al fatto in sé del venir meno, nei 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, del requisito dell’iscrizione dell’amministratore nella speciale gestione Inps. La società che, per qualsiasi causa, proceda, nel corso del quinquennio, alla sostituzione dell’amministratore iscritto, in tanto evita la decadenza, in quanto nomini un sostituto già iscritto nella gestione. Per la selezione del sostituto di persona iscritta nella gestione non è prospettabile una situazione di forza maggiore.”.

Con l’ordinanza n. 2644 del 5 febbraio 2020, è stato affermato che “Le agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di coltivatore diretto, sono estese dal D.Lgs. 99/2004, articolo 2, commi 4 e 4-bis, anche alle società agricole che, ai sensi dello stesso decreto, articolo 1, comma 3, abbiano la veste di imprenditore agricolo professionale a condizione che al momento dell’applicazione del trattamento agevolato sussista l’ulteriore requisito dell’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle societa’ cooperative.”.
Interessante il principio espresso con l’ordinanza n. 2639, sempre del 5 febbraio 2020, ove è stato affermato che “In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/1954, il giudice tributario può autonomamente accertare l’esistenza dello status di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l’esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale status – potere attribuito dalla legge all’Ispettorato Provinciale Agrario – possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all’agevolazione fiscale. Un analogo potere accertativo del giudice tributario deve sussistere anche in riferimento ai requisiti oggettivi attinenti alle caratteristiche del fondo. Il presupposto oggettivo dell’idoneità alla formazione della ppc deve indubbiamente sussistere al momento della stipula dell’atto, tale idoneità costituisce tuttavia sempre un giudizio prognostico effettuato ex ante ma verificabile ex post; le agevolazioni in parola sono, infatti, finalizzate a incentivare non tanto la permanenza della piccola proprietà contadina già costituita, e quindi il mantenimento di uno stato di fatto già esistente, quanto proprio il processo di nascita e di creazione della stessa attraverso atti di acquisizione di fondi con destinazione agricola allo scopo ritenuti idonei. Sarebbe, pertanto, contrario alla ratio della normativa agevolativa di cui alla L. 604/1954, escludere la possibilità che tale idoneità, in riferimenti ai requisiti dimensionali minimi, venga progressivamente acquisita sulla base di atti successivi, se collegati tra loro in virtu’ di dati certi, oggettivi e verificabili (in senso conforme sentenze n. 26454/2018, n. 8326/2014 e n. 10248/2013).