Niente denuncia fiscale per i piccoli produttori

Niente denuncia fiscale per i piccoli produttori

L’Agenzia delle dogane, con la nota protocollo n. 220911/RU del 18 dicembre 2019, finalmente fa chiarezza in merito all’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcoolici da parte dei piccoli produttori di vino.
Come noto, il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (il cd. Decreto crescita), ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, come previsto dall’articolo 29, comma 2, D. Lgs. 504/1995.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, i soggetti titolati di esercizi di vendita, nonché i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri, devono procedere con la denuncia dell’esercizio alla competente Agenzia delle dogane,
L’Agenzia delle dogane, con la nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, era intervenuta per offrire alcuni chiarimenti che, combinati con quelli offerti nella precedente nota protocollo n. 113015/RU del 9 ottobre 2017 fanno si che il quadro di insieme sia sufficientemente chiaro.
Qualche dubbio rimaneva per quanto riguarda i piccoli produttori vinicoli che, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, Tua, sono coloro che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno (calcolati facendo riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio).
Tali soggetti, come noto, godono di alcune esenzioni a condizione che siano assoggettati ad accisa con aliquota zero.
In maniera inequivocabile, la nota del dicembre 2019, afferma che “Continuano ad essere esclusi ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.”.