Estese le agevolazione fiscali anche al coadiuvante

Estese le agevolazione fiscali anche al coadiuvante

L’articolo 1, comma 705, L. 145/2018 (la cd. Legge di Bilancio per il 2019) prevede che “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”
In tal modo vien posta la parola fine all’ampio contenzioso che si era andato a determinare soprattutto per quanto concerne l’Imu.
Ma chi è il coadiuvante? È colui, individuato tra coniuge, figlio legittimo o adottivo, fratello o sorella, nipote, che collabora con un familiare che svolge la propria attività in conto proprio.
Il rapporto non deve essere regolato da un contratto.
Nello specifico, il coadiuvante o collaboratore agricolo è civilisticamente previsto dall’articolo 230-bis, cod. civ., e consiste nel soggetto che, attivamente, partecipa all’attività svolta dall’impresa familiare, ed è normalmente iscritto alla gestione previdenziale agricola presso l’Inps.
Il familiare coadiuvante, per poter beneficiare dello stesso trattamento tributario riservato al titolare dell’impresa, deve essere iscritto all’Inps con la stessa qualifica del proprietario dell’azienda.
Come detto, le principali agevolazioni fiscali fruibili dal coadiuvante agricolo sono quelle riguardanti la piccola proprietà contadina e l’Imu.
Come ricordato, la novella normativa pone la parola fine al vasto contenzioso che si era andato a determinare nonostante il Mef, con la nota del 23 maggio 2016, avesse specificato che al coadiuvante agricolo competevano tutte le agevolazioni attribuibili al coltivatore diretto in quanto in possesso di tutti i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che lo rendono idoneo all’esenzione .
Posizione non condivisa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità se è vero che anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017 ha statuito che “in tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, lettera b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente“.