Imu e terreni edificabili di coltivatori diretti e Iap

Il prossimo 17 dicembre scade il termine per il versamento a saldo di quanto dovuto in materia di Imu, l’imposta comunale sostitutiva della precedente Ici.

L’agricoltura e, nello specifico i suoi attori principali, godono di un particolare regime di favore che ne comporta la quasi totale esenzione.

Infatti, i coltivatori diretti e gli Iap sono esenti dal versamento dell’imposta per quanto riguarda i terreni agricoli dagli stessi posseduti e condotti.

Inoltre, nel caso in cui posseggano anche terreni che, ai sensi della pianificazione territoriale si considerano quali edificabili, opera una finzione giuridica per cui, nel momento in cui detti fondi sono posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti e Iap, quali agricoli, gli stessi si considerano alla stregua di quelli agricoli e conseguentemente non scontano imposta.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 504/1992 “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti  e condotti dai soggetti indicati  nel  comma  1  dell’articolo  9,  sui  quali persiste  l’utilizzazione  agro-silvo-pastorale  mediante   l’esercizio   di attività dirette  alla  coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.”.

In riferimento proprio a questo regime esentativo per effetto di una fictio iuris, la recente ordinanza n. 3531/2018 della Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini dell’esenzione, non basta la mera destinazione agricola del fondo ma è necessario che vi sia anche la conduzione diretta. In tal senso anche la successiva ordinanza n. 17755/2018 che ha statuito che “In materia Ici perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo dell’articolo 2, lettera b), D.Lgs. 504/1992 – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (cfr. ordinanze n. 12422/2017, n. 19130/2016 e n. 10144/2010).”.

Nel caso di terreno edificabile posseduto da più soggetti e solamente alcuni di essi esercitino l’attività agricola sullo stesso, sempre la Corte di Cassazione con  l’ordinanza n. 17757/2018 ha confermato che “In tema di agevolazione ai fini Ici, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, D.Lgs. 504/1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa. Tale conclusione si impone in forza di una interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, comma 1, lettera b). Ai sensi di questa disposizione, infatti, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta condizione del medesimo da parte dei predetti soggetti, c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ne deriva che, ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti“.

La finzione giuridica, infine, si rende applicabile anche nel caso di proprietà e conduzione da parte di un soggetto pensionato, sia esso Iap o coltivatore diretto, come confermato dalla circolare del Mef n. 1/DF/2018.