Reintrodotto l’obbligo generalizzato di denuncia fiscale per la vendita di alcoolici

Reintrodotto l’obbligo generalizzato di denuncia fiscale per la vendita di alcoolici

Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, D.Lgs. 504/1995, il cd. TUA (Testo unico accise), “Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.”.
Per effetto delle modifiche apportate dal cd. decreto crescita (D.L. 34/2019), ai sensi del successivo comma 2, tale obbligo sorge in capo anche agli esercizi di vendita e ai depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
Infatti, nel periodo 29 agosto 2017, 29 giugno 2019, per effetto delle modifiche apportate al comma 2 suddetto a mezzo dell’articolo 1, comma 178, L. 124/2017, tali soggetti non avevano l’obbligo di denuncia.
In ragione di questa novità, l’Agenzia delle dogane e monopoli, con la circolare del 20 settembre 2019, protocollo n. 131411/RU ha dato istruzioni in merito al corretto comportamento da tenere per ottemperare al reintrodotto obbligo, obbligo che risponde al fine principale di mappatura.
Le situazioni e i conseguenti comportamenti, vanno differenziati in ragione dell’anzianità dell’operatività:
1. attività avviata entro il 28 agosto 2017: nessun adempimento, salvo che non vi siano state delle modifiche nella titolarità dell’esercizio di vendita. Nel caso in cui avessero attivato la procedura per il rilascio senza terminarla in ragione della sopraggiunta esclusione, dovranno, nel termine del 31 dicembre 2019 provvedere a ultimarla;
2. attività avviata tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019: entro il 31 dicembre 2019 devono provvedere alla denuncia di attivazione dell’esercizio di vendita
3. attività avviata dal 30 giugno 2019: la comunicazione presentata al SUAP equivale alla denuncia di attivazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la conseguenza che il contribuente non dovrà fare niente essendo il SUAP a dare comunicazione all’Agenzia delle dogane e monopoli.
A prescindere dalla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale, tali soggetti che erano esclusi, non sono tenuti al versamento del diritto annuale di licenza, nonché dalla tenuta del registro carico-scarico.