
13 Gen Le accise nelle vendite B2C intraUE
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dl 19 dicembre 2024, relativa alla causa C-596/23, affronta il tema legato alla disciplina delle accise in riferimento alle vendite a distanza in ambito intracomunitario di prodotti soggetti ad accisa nei rapporti “B2C” quale è il vino.
Ai sensi dell’articolo 36, § 1, Direttiva 2008/118/CE “I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un’attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.”.
Ne deriva che, nel caso di acquisto da parte di un privato, se il venditore provvede alla spedizione direttamente o in via indiretta, il vino è soggetto ad accisa nel Paese dell’acquirente.
Tale principio è stato recepito dalla normativa interna con l’articolo 38-bis, D.L. 331/1993 ai sensi del quale “Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.”.
Nel caso oggetto della sentenza, la Corte di Giustizia ha rinvenuto l’ipotesi di intervento indiretto da parte del venditore che sul proprio sito internet consigliava società di trasporti nonché forniva informazioni sulle spese di trasporto, a carico dell’acquirente intenzionato a rivolgersi a una di tali società. Inoltre, sul sito era disponibile un link che rimandava al sito internet delle società di trasporti.
È indubbio che tale “sistema” comporti un intervento di retto da parte del venditore nella scelta dello spedizione/trasportatore con conseguenti conseguenze sul Paese di debenza dell’accisa.
Al di fuori di questo caso, resta indubbio che anche meri comportamenti consistenti nella messa a disposizione presso il proprio punto vendita di brochure informative relative a ditte che effettuano trasporti può portare a ritenere sussistente un intervento indiretto da parte del venditore.