Confermate anche per il 2023 le riduzioni sulle accise per la birra

Confermate anche per il 2023 le riduzioni sulle accise per la birra

L’approvazione del c.d. Milleproroghe (D.L. 198/2022), avvenuta con L. 14/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, porta la conferma della riduzione, anche per il 2023, delle accise sulla birra.

In particolare, l’articolo 15-bis, introdotto in sede di conversione in legge, conferma la riduzione delle accise sulla birra artigianale, come definita dall’articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962.

Intervenendo sull’articolo 35, comma 3-bis, D.Lgs. 504/1995, viene, infatti, estesa anche per il 2023 l’applicazione dell’aliquota di accisa  di  cui  all’allegato  I  annesso  al D.Lgs. 504/1995, in misura ridotta del 50%.

Inoltre, modificando anche  il successivo comma 3-quater, nel caso di produzione annua compresa tra i 10.000 ettolitri e  i 60.000 ettolitri si applica l’aliquota di accisa ridotta:

  1. a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore  ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
  2. b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore  000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Ai fini dell’applicazione delle aliquote di accisa ridotte, si applicano anche per l’anno 2023 le disposizioni del D.M. 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 2022.

I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa possono richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 90 giorni decorrenti sempre dal 28 febbraio 2023, un’istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell’articolo 6, comma 4, regolamento di cui al D.M. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

Sempre con la conversione del Milleproroghe, intervenendo sull’articolo 1, comma 986, L. 234/2021, è stabilito che l’aliquota di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995, è rideterminata:

– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato; e

– a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Anche in questo caso i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 90 giorni decorrenti sempre dal 28 febbraio 2023, un’istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell’articolo 6, comma 4, regolamento di cui al D.M. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.