Imprese agricole e della pesca: arriva il credito di imposta per l’acquisto dei carburanti

Imprese agricole e della pesca: arriva il credito di imposta per l’acquisto dei carburanti

 

L’articolo 2, D.L. 144/2022, il c.d. Aiuti ter, introduce, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.

Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel termine del 31 marzo 2023 e non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e

– all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.