La Legge di Bilancio ripropone per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta 4.0

La Legge di Bilancio ripropone per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta 4.0

La Legge di Bilancio per il 2021, prevede la riproposizione del credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali nuovi sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022. Le novità rispetto alla normativa previgente sono sostanziali e all’interno della medesima disposizione viene confermato, sotto la veste di “Transizione 4.0”, il credito d’imposta per gli investimenti 4.0. Di seguito se ne traccia una prima sintesi in merito a determinazione, tempistiche ed usufruibilità del credito.

Per l’anno 2021 sarà possibile beneficiare, per gli acquisti di beni strumentali non rientranti nell’alveo del 4.0, di un credito d’imposta del 10% (percentuale sensibilmente incrementata rispetto al precedente 6%) con la possibilità di poterlo utilizzare totalmente in compensazione in un unico esercizio qualora il richiedente sia un soggetto con ricavi inferiori ai 5 milioni di Euro oppure, in caso superi tale soglia, l’utilizzabilità deve avvenire nell’arco minimo di tre quote annuali. La nuova disposizione contenuta nella Legge di Bilancio consente, inoltre, di poter usufruire per questi beni del credito già nell’anno di messa in funzione del bene e non dal periodo d’imposta successivo. Le nuove disposizioni sono “retroattive”, vale a dire che si applicano agli acquisti effettuati a fare data dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o prenotati e pagati per il 20% entro il 31.12.2021 e consegnati entro il 30.06.2022). La Legge di Bilancio per il 2021 ha già fissato le regole anche per il periodo d’imposta 2022 nel quale, fermo restando tutto quanto sopra già riportato, il credito d’imposta tornerà ad essere pari al 6%.

Alla stessa stregua viene incrementata, solo per l’anno 2021, dal 6% al 15% la percentuale per la determinazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati all’implementazione del lavoro agile e dal 6% al 10% quella relativa all’acquisto di beni immateriali.

Venendo agli investimenti 4.0, anche qui le novità riguardano la percentuale di determinazione del credito d’imposta che è incrementata dal 40% al 50% per gli acquisti intercorsi tra il 16.11.2020 ed il 31.12.2021 (o prenotati e pagati per il 20% entro il 31.12.2021 e consegnati entro il 30.06.2022) per investimenti inferiori ad Euro 2,5 milioni. La percentuale di determinazione del credito sarà invece del 30% per gli investimenti pari a 2,5 milioni ed inferiori a 10 milioni di Euro e del 10% per quelli da 10 a 20 milioni di Euro. L’utilizzazione in compensazione potrà avvenire nell’arco di 3 anni (e non in 5 anni come nella versione precedente) e si potrà usufruire del credito già nell’anno in cui avviene l’interconnessione, invece di dover attendere il periodo d’imposta successivo. Per gli investimenti effettuati nel 2022, fermo restando tempistiche e modalità di utilizzazione del credito, la percentuale di determinazione tornerà ad essere del 40% dell’investimento.

Con particolare riferimento alle attività agricole, considerato che l’entità del credito che si viene a generare sarà ancora maggiore rispetto al passato, si auspica che l’Agenzia delle entrate si esprima sulla possibilità, per le società semplici, di trasferirlo “per trasparenza” ai soci, trasferimento che, al momento attuale, senza una presa di posizione ufficiale non è consigliabile. L’altra eventualità che potrebbe presentarsi, se verranno confermate le indiscrezioni, è quella relativa alla possibilità di cedere il credito agli istituti bancari, ai fornitori medesimi, ecc. così come ora ampiamente previsto nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie.  Questa apertura sarebbe ovviamente un volano non di poco conto perchè, soprattutto le aziende del settore agricolo, spesso non riescono ad utilizzare in tempi brevi l’intero credito. In questo modo invece, anche se al netto dello sconto che verrebbe trattenuto, si ritroverebbero ad usufruire di liquidità immediata. Infine, ma non di poco conto, servirà maggiore chiarezza in merito alla cumulabilità o meno con altre agevolazioni statali ed europee.