
29 Set In Gazzetta il decreto sui vigneti storici
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020, il decreto Mipaaf 30 giugno 2020 con chi vengono dettate le regole per la salvaguardia dei vigneti storici ed eroici.
Soggetti interessati sono, come previsto dall’articolo 1, i conduttori di vigneti che risultano iscritti nello schedario viticolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e in possesso del fascicolo aziendale agricolo.
Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. Per essere considerato eroico il vigneto deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- pendenza del terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.
Si definiscono, invece, storici, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. Anche per i vigneti storici è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
– presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come previste dall’Allegato 1 al decreto.
Sono, inoltre, considerati storici: i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione, nonché i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.
Ai fini della qualifica di vigneto eroico e/o storico, gli interessati dovranno presentare domanda di riconoscimento alle Regioni di competenza.
Per gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici e di quelli storici, il Mipaaf destinerà specifiche risorse finanziarie.