Prelazione agraria: diventano 6 i mesi per ottemperare al pagamento

Prelazione agraria: diventano 6 i mesi per ottemperare al pagamento

L’articolo 224, comma 4, D.L. 34/2020 (il cd. Decreto Rilancio) porta una novità per quanto riguarda gli acquisti dei terreni a mezzo di prelazione agraria, ampliando il termine entro il quale l’acquirente deve corrispondere la somma pattuita, che passa dagli originari 3 mesi a 6 mesi.

La norma interviene solamente sulla prelazione dell’affittuario disciplinata dall’articolo 8, L. 590/1965, prevedendo, inoltre, che la previsione si rende applicabile a tutti i giudizi pendenti alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020.

Si ricorda come l’articolo 8, comma 4, L. 590/1965 preveda l’obbligo in capo al cedente di attivare la cd. denunciatio, in altri termini di comunicare all’affittuario l’intenzione di cedere il fondo che conduce a un terzo acquirente.

Tale passaggio, per motivi di certezza prevede la forma scritta ad substantiam con invio di copia del preliminare di acquisto sottoscritto, comprensivo degli elementi caratterizzanti (nome del promesso acquirente, prezzo di vendita, pattuizioni tra le parti e clausola relativa al diritto di prelazione).

Il coltivatore ha 30 giorni per procedere all’esercizio o alla rinuncia.

In caso di esercizio del diritto di prelazione, il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patti diversi, entro 6 mesi decorrenti dal 30° giorno dall’avvenuta notifica del preliminare di vendita.