
04 Mag Estesa la presunzioni di mancata integrazione del rapporto di lavoro dipendente al VI grado di parentela
L’articolo 105 del D.L. 18/2020 (il cd. Cura Italia), convertito con L. 27/2020 è intervenuto sull’articolo 74, D.Lgs. 276/2003, estendo al VI grado e non più al IV, la presunzione per cui non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori in agricoltura.
In altri termini, l’articolo 105 interviene sulla disciplina che consente di individuare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro nel settore agricolo. In particolare, si prevede che, con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
In sede di conversione in legge, inoltre, è stato esteso fino al termine dell’emergenza sanitaria l’applicazione della disciplina che esclude – a determinate condizioni – la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Tali soggetti non rientrano nella definizione di lavoratore prevista all’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008.
In base a tale disposizione, è «lavoratore» la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e ss. del codice civile.
Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18, Legge n. 196/1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468/1997.